Procedura di gestione dei reclami
Premesse
Il contraente, l’assicurato, il beneficiario e il danneggiato hanno facoltà di presentare un reclamo nei confronti dell’intermediario ai sensi del Regolamento IVASS (già ISVAP) n. 24 del 19 maggio 2008 e successive modifiche.
Ai sensi della normativa, per reclamo si intende "una dichiarazione di insoddisfazione in forma scritta nei confronti di un’impresa di assicurazione, di un intermediario assicurativo o di un intermediario iscritto nell’elenco annesso relativa a un contratto o a un servizio assicurativo; non sono considerati reclami le richieste di informazioni o di chiarimenti, le richieste di risarcimento danni o di esecuzione del contratto".
Soggetto responsabile della gestione dei reclami
La gestione dei reclami è curata internamente da Antonino Marullo in qualità di Responsabile dell'attività di intermediazione.
La gestione non è esternalizzata. L’intermediario è soggetto alla vigilanza dell’IVASS.
Modalità di invio del reclamo
Il reclamo può essere trasmesso inviando una mail a info@brokersconsulting.it oppure una pec a info@pec.brokersconsulting.it.
Per agevolare l’istruttoria, il reclamo deve contenere:
- dati identificativi e recapiti del reclamante;
- numero di polizza o riferimento contrattuale (se esistente);
- descrizione chiara dei fatti oggetto di contestazione;
- copia della documentazione utile.
Tempi di risposta
L’intermediario fornisce risposta scritta entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.
Reclamo presso IVASS
Qualora l’esito del reclamo non sia soddisfacente o non venga fornita risposta entro 45 giorni, il reclamante può rivolgersi a:
IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni
Via del Quirinale 21, 00187 Roma PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it Pagina Reclami IVASS
Il reclamo all’IVASS deve essere redatto in forma scritta e deve contenere gli elementi essenziali per la valutazione del caso, in particolare:
- Dati anagrafici del reclamante: nome, cognome, indirizzo postale, recapito telefonico e, se disponibile, indirizzo PEC;
- Indicazione dell’impresa di assicurazione o dell’intermediario di cui si lamenta l’operato;
- Descrizione chiara e sintetica del motivo di lamentela;
- Copia del reclamo già trasmesso all’intermediario e dell’eventuale risposta ricevuta;
- Eventuale documentazione utile alla trattazione della pratica.
Sistemi alternativi di risoluzione delle controversie
Il reclamante, in caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, inoltre, ha la possibilità, prima di interessare l’Autorità Giudiziaria, di rivolgersi ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti a livello normativo o convenzionale:
- Mediazione: per le controversie in materia assicurativa la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98) con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita.
- Negoziazione assistita tramite il proprio legale.
- Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie: in caso di disaccordo tra le parti, la decisione può essere demandata, di comune accordo tra le Parti, ad un arbitro designato dalle Parti stesse di comune accordo, o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente territorialmente per la controversia. L’arbitro decide secondo equità.